Dopo più di 100 giorni di attesa, nella giornata di ieri è stato pubblicato il decreto che riporta le modalità attuative relative al Piano Transizione 5.0 di cui l’articolo 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024 n.29 convertito, con modifiche, dalla Legge 29 aprile 2024, n.59.
Prima di iniziare a raccontare le modalità operative appena pubblicate, ripercorriamo i punti fondamentali del Piano Transizione 5.0.
In cosa consiste?
Il piano di Transizione 5.0 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello stato italiano, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici.
Chi sono i soggetti beneficiari?
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano e le stabili organizzazioni, all’interno del confine nazionale, di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Quali sono i Progetti di innovazione?
Sono ammissibili ai benefici i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 e aventi come oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n.232. Tali progetti devono ridurre complessivamente i consumi energetici della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione, in misura non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Sono altresì agevolabili:
• investimenti in beni strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (a eccezione delle biomasse);
• le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Qual è il limite economico massimo ammissibile?
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 Euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
Quali sono le novità e/o le precisazioni del Decreto Attuativo?
1. Una sola pratica alla volta
Una delle novità più rilevanti contenute nel decreto è che potrà essere attiva una sola pratica alla volta per ciascuna impresa. Qualora il progetto di innovazione faccia riferimento a due o più processi interessati, occorrerà allora prendere come riferimento l’intera struttura produttiva. Soltanto una volta che la pratica sarà chiusa (con la comunicazione ex post e l’OK del GSE oppure con la rinuncia o la decadenza), l’azienda potrà aprire una nuova pratica.
2. Plafond annuale
Il limite dei 50 milioni, stando alla bozza del decreto attuativo, è annuale.
Per consentire alle imprese di fruire al massimo del doppio plafond per il biennio, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pensato di consentire alle imprese di considerare chiuse al 31/12/2024 anche le pratiche che termineranno entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro il 31/12/2024 sia stato versato un acconto pari almeno al 50% dell’ammontare degli investimenti (questo è tuttavia un punto sul quale è ancora in corso una interlocuzione tra MIMIT e MEF).
3. DNSH – Maggiori precisioni sulle esclusioni
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE n.852/2020 non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
• Ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili (presenti nel Decreto attuativo alcune eccezioni);
• Ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Sono previste però due esclusioni importanti: in primo luogo sono consentiti investimenti in quelle attività che “non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa”. Tuttavia sono ammesse anche le attività che rientrano nel piano di monitoraggio “a condizione che le emissioni dirette di gas a effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni verificate nell’esercizio precedente all’avvio del medesimo progetto, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono le emissioni”. C’è però un limite: restano non ammissibili gli investimenti in impianti con intensità emissiva più alta dell’80mo percentile.
• Ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (presenti nel Decreto attuativo alcune eccezioni);
• Ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento UE n.1357/2014. Anche per quanto riguarda le esclusioni connesse alla produzione di rifiuti speciali è prevista un’eccezione analoga: sono infatti ammessi quei progetti di innovazione che “non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto”, oppure “sono volte a siti industriali che non producono più del 50% in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento”.
4. Il calcolo del risparmio
Nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo occorre fare riferimento ai consumi energetici della struttura produttiva.
Se non si dispone di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
5. Le rinnovabili
Sul tema delle rinnovabili, il decreto chiarisce che le spese che si possono portare nel montante ammesso all’incentivo sono, oltre ai moduli (nel caso del fotovoltaico) e ai sistemi di stoccaggio, già citati nel decreto legge, anche i servizi ausiliari e i trasformatori. Precisamente sono inclusi:
• i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
• i servizi ausiliari di impianto;
• i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
• gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Il Decreto attuativo chiarisce anche tutti i temi legati al dimensionamento degli impianti tramite appositi allegati.
Novità importante è che i beni devono essere allacciati alla rete dei produttori di energia “entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione”.
6. Formazione
Anche per l’altro investimento trainato, quello della formazione, ci sono delle novità importanti.
Viene in particolare definito l’elenco delle attività ammesse, che sono raggruppate in due sezioni, uno dedicato alle attività inerenti la formazione su aspetti legati alla transizione green e l’altro relativo alla formazione sulla transizione digitale.
I progetti formativi devono essere di durata non inferiore a 12 ore e dovranno sempre includere almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su una di queste quattro “materie”:
• Integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
• Tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia;
• Analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico;
• Impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili).
Inoltre va garantito almeno un modulo formativo da almeno 4 ore su:
• Integrazione digitale dei processi aziendali;
• Cybersecurity;
• Business data analyitcs;
• Intelligenza artificiale e Machine learning.
7. Comunicazione ex ante valida anche per la Transizione 4.0
Nel caso in cui un’azienda non dovesse portare a compimento il percorso che porta alla fruizione del credito d’imposta previsto dal piano Transizione 5.0, una volta chiusa quella pratica potrà dirottare le proprie attenzioni sul piano Transizione 4.0 senza dover ripetere la comunicazione di avvio degli investimenti (ex ante) già prodotta per il piano Transizione 5.0.
8. Ampliamento dei soggetti abilitati alla certificazione
Il decreto attuativo amplia le categorie di soggetti titolati a produrre le certificazioni, non più solo Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) oppure Energy Service Company (ESCo) ma include gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi di almeno alcuni standard di accreditamento nella loro versione in vigore (esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo: UNIC EI EN ISO IEC 17029, UNI EN ISO 14065, ecc.).
Inoltre, il decreto attuativo comunica che sono titolati anche gli Ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in processo di specifici diplomi di Laurea (esclusivamente a titolo esemplificativo ma non esaustivo: L07, L09, LM22-23-25-28, ecc.)
Tutti i soggetti devono essere in possesso dei “requisiti di professionalità” nonché di “indipendenza, imparzialità e onorabilità” e pertanto dovranno dichiarare “di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali”.
9. Controlli fin dall’inizio
I controlli non scatteranno soltanto a procedura ultimata, ma potrebbero essere avviati, per quanto possibile, già dopo la prenotazione, quindi nella fase di comunicazione ex ante, ad esempio per la verifica del calcolo del risparmio stimato.
Un Decreto ricco di importanti novità che sicuramente delimita sempre di più l’ambito di applicazione di questo nuovo modello di credito di imposta e quindi l’ammissibilità dei progetti di innovazione. Per definire l’operatività finale, che ricordiamo sarà gestita interamente, dall’inizio alla fine, dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite relativa piattaforma non ci resta che attendere la circolare ministeriale in pubblicazione nei prossimi giorni.