Overview
Dal 15 luglio 2022 è in vigore il Nuove Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), modificato con il decreto legislativo del 17 giugno 2022, n. 83, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (c.d. direttiva insolvency). Una delle principali novità introdotte concerne la declinazione di cui al novellato art. 3 dell’adeguatezza delle misure e dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, previsti all’art. 2086 c.c. comma 2, di cui deve dotarsi l’imprenditore in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. In particolare, la norma contiene la previsione di "rilevazione tempestiva della crisi" identificando: gli aspetti preminenti l'insorgere di squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, la predisposizione di un set documentale in linea con le best practice contenute nella lista di controllo particolareggiata, la verifica della non sostenibilità dei debiti, l'assenza di prospettive di continuità aziendale e il manifestarsi di peculiari "segnali" della crisi. Il Codice richiede quindi alle imprese di produrre una reportistica non solamente di carattere storico, ma con valenza anche prospettica e l'introduzione di sistemi di monitoraggio delle performance con l'ausilio di early warning commisurati alla natura e alle dimensioni della singola realtà aziendale. In particolare, saranno richiesti alle imprese adeguati flussi informativi, cosa che implicherà una gestione pianificata da parte delle aziende sia dei flussi di tesoreria sia degli obiettivi economico-finanziari a medio termine, associata ad un controllo proattivo dei rischi d’impresa. Alle aziende si richiede di effettuare una pianificazione forward-looking, che prevede un monitoraggio dei possibili eventi futuri attraverso un sistema di allerta allo scopo di consentire la pronta emersione della crisi, nella prospettiva del risanamento, divenendo così un elemento centrale per le scelte gestionali. È evidente che l’obiettivo primario della Riforma è consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese. Il Decreto prevede, inoltre, il recepimento dell'istituto della composizione negoziata della crisi all'interno del Codice della crisi mettendo a disposizione delle imprese un'altra procedura che consenta di ampliare gli strumenti alternativi al fallimento, agevolando la ristrutturazione delle imprese in difficoltà a causa dell'avvento della pandemia da Covid-19, ma dotate di potenzialità future. La crisi di liquidità , infatti, è un tema centrale per tutte le imprese che ha messo in evidenza la vulnerabilità del sistema imprenditoriale rispetto agli eventi imprevisti ed imprevedibili. Al riguardo, partendo dall'assunto che gli istituti di credito rappresentano solitamente la parte preponderante del ceto creditorio all'interno delle procedure di composizione della crisi, e che rivestono quindi un ruolo di insostituibile ausilio per il superamento delle situazioni di squilibrio patrimoniale e/o economico-finanziario, l'istituto prevede una partecipazione attiva e informata del sistema bancario alle trattative. Nel contesto assume importanza la riduzione dell'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto banca-impresa, mediante un dialogo più proficuo e tempestivo, ai primi segnali di difficoltà della controparte. Ottica in linea con le previsioni normative in ambito bancario a tutela della qualità del credito.
Obiettivi
CRIF Academy propone una giornata di formazione e aggiornamento professionale con l’obiettivo di approfondire le modifiche prospettate al Codice della crisi, le opportunità derivanti dal miglioramento dell’informativa finanziaria elaborata dalle imprese (PMI incluse) e dall’ausilio dei sistemi di monitoraggio proattivo del decadimento della qualità del credito con potenziali benefici nella gestione dello stage 2 e nel possibile ripristino delle condizioni di equilibrio per le controparti classificate all’interno degli UTP.
Macro argomenti
- La Direttiva (UE) 2019/1023 - "Insolvency" - e il contenimento dell'accumulo degli NPL
- L'obbligo a carico delle imprese di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile
- Le specifiche in tema di adeguatezza degli assetti e i segnali premonitori della crisi
- La verifica della sostenibilità dei debiti per i 12 mesi successivi
- La "rivisitazione dell'allerta": i segnali di allarme e lo scaduto nei confronti delle banche
- I destinatari primari dell'OIC 11. Dal bilancio d'esercizio all'informativa prospettica per coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa
- Il recepimento del nuovo istituto della composizione negoziata della crisi all'interno del Codice della crisi
- Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
- La check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza
- L'utilità set documentale della lista di controllo in sede di valutazione del merito di credito - il coinvolgimento e il ruolo degli istituti di credito
- La cultura di gestione del rischio di credito alla base di un nuovo rapporto banca-impresa.
Chi non deve mancare
Responsabili e addetti delle Aree: Crediti, Credito deteriorato, Monitoraggio del Credito, Fidi, Risk Management, Mercato, Organizzazione
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del form on-line correttamente compilato entro e non oltre il 19 SETTEMBRE 2022. La quota di iscrizione al corso comprende il materiale didattico, coffee break e light lunch (se previsti), l’attestato di partecipazione al corso, la formazione continuativa all’indirizzo crifacademy@crif.com, l’abbonamento annuale alla rivista Sintesi di CRIF, l’iscrizione alle newsletter di CRIF sui temi del credito, l’invito riservato agli eventi CRIF, la membership al CRIF Academy Alumni. CRIF si riserva il diritto di valutare le domande di iscrizione che perverranno e di non svolgere i corsi in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, o per altre cause di forza maggiore ad oggi difficilmente prevedibili, con la restituzione delle quote di iscrizione già versate.
MODALITÀ DI DISDETTA
L’eventuale disdetta di iscrizione dovrà essere comunicata via email a crifacademy@crif.com, entro e non oltre il 7° giorno lavorativo precedente la data del corso. Trascorso tale termine, non verrà restituito l’importo versato. Si accetterà la partecipazione di un/una collega in sostituzione, purché il nominativo venga comunicato per iscritto a CRIF S.p.A. almeno un giorno prima del corso. CRIF S.p.A. si riserva il diritto di cambiare la data o il luogo del corso qualora si verificassero circostanze indipendenti o imprevedibili.
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