Il Provvedimento di Banca d’Italia del 1° agosto 2023 modifica le “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio” e introduce alcune rilevanti novità che incidono sulla previsione dei presidi organizzativi minimi dei quali gli intermediari soggetti alla vigilanza antiriciclaggio di Banca d’Italia devono dotarsi.
Il Provvedimento introduce la nuova figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio che, dovrà essere nominato al primo rinnovo degli organi sociali successivo alla sua entrata in vigore, non sostituisce il responsabile aziendale della funzione antiriciclaggio.
Tale figura non cancella la responsabilità collettiva degli organi aziendali, anzi la sua collocazione intermedia rispetto al responsabile aziendale della funzione antiriciclaggio lo pone nella posizione di trade d’union tra il responsabile AML e le funzioni di supervisione strategica e di gestione.
L’esponente responsabile, infatti, deve monitorare l’adeguatezza delle politiche, delle procedure e delle misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio; egli inoltre deve coadiuvare l’organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l’articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio.
Il provvedimento della Banca d’Italia, che apre una nuova stagione di impegno organizzativo e di responsabilizzazione dei vertici aziendali, è assicurato nella sua esecutività dall’assetto sanzionatorio di cui al vigente d.lgs. n. 231/2007 che, oltre gli aspetti penali, prevede sanzioni anche nei confronti dei soggetti titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Per l’esponente responsabile risulta significativa l’esigenza di conoscenze e competenze tecniche specifiche, abilità ed esperienze adeguate a comprendere i rischi di riciclaggio in relazione all’attività e al modello di business dell’intermediario finanziario.
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