Servizio Idrico Integrato: definitivo stop alle incertezze sul metodo tariffario

Il metodo tariffario per la determinazione della tariffa idrica, approvato dall’Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (‘AEEGSI’), può finalmente dirsi certo e al riparo da dubbi interpretativi. Il 26 Maggio scorso, a conclusione di un lungo iter giudiziario, il Consiglio di Stato (‘CdS’) ha rigettato il ricorso proposto dalle associazioni di tutela dei consumatori contro la Delibera AEEGSI 585/2012/R/IDR di approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (‘MTT’) sul quale si basano i metodi tariffari idrici definitivi ‘MTI’ e ‘MTI-2’. Sulla base di quest’ultimo sono state approvate le tariffe idriche per il periodo regolatorio 2016-2019. Il ricorso ha riguardato in particolar modo la componente tariffaria relativa agli oneri finanziari del gestore del Servizio Idrico Integrato (‘SII’), componente che per le associazioni dei consumatori avrebbe di fatto reintrodotto il criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito” abolito esplicitamente dal referendum del Giugno 2011.

Secondo il CdS, invece, l’AEEGSI, introducendo il principio dell’integrale copertura dei costi (full cost recovery), non ha contraddetto l’esito referendario ma applicato il Codice ambientale (art. 154 D.Lgs. 152/2006) e la direttiva comunitaria di riferimento (art. 9 Direttiva 2000/60/CE). Per effetto di quest’ultima la tariffa costituisce il corrispettivo del SII ed è determinata in modo che sia assicurata la completa copertura dei costi di investimento e di esercizio. Nella tariffa è, inoltre, contemplato il carico ambientale, in applicazione del principio comunitario “chi inquina paga”.